Cos’è il Whistleblowing?
Il Whistleblowing è un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni sia del diritto dell’Unione sia delle disposizioni normative nazionali.
Con tale decreto, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica Amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, oltre ad estendere la platea dei soggetti che possono effettuare segnalazioni, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower) che sia venuto a conoscenza di illeciti nel contesto lavorativo pubblico o privato.
Le disposizioni riguardano sia la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e di eventuali facilitatori, sia la tutela contro eventuali ritorsioni, sia la previsione di misure di sostegno attraverso enti del Terzo settore il cui elenco è pubblicato presso ANAC.
Al momento hanno stipulato convenzioni con ANAC le seguenti associazioni: Amici di Mimmo, Cooperativa sociale Kiosei, Generazione 231, Italia civile, Libera, MigliorAttivaMente.
Offre sostegno ai segnalanti (c.d. whistleblowers) anche Transparency international.
Cosa si può segnalare?
Si riporta, di seguito, l’elenco delle violazioni che, ai sensi del D.lgs. 24/2023, possono essere oggetto di segnalazione tramite i canali interni predisposti da AICA
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Come si può segnalare?
La segnalazione può essere inoltrata tramite uno dei seguenti canali:
- Canali interni predisposti da AICA;
- Canale esterno ANAC;
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Chi è il destinatario della segnalazione effettuata tramite i canali interni predisposti da AICA?
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. Il RPCT, dopo una fase di istruttoria, fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute.
Canali interni di segnalazione predisposti da AICA
- Canale informatico
Si tratta di una piattaforma informatica attivata nell’ambito del progetto Whistleblowing IT promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions I. S. che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale, ai sensi della normativa vigente.
Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingIT, visita il sito whistleblowing.it.
Per effettuare una segnalazione CLICCA sull’immagine seguente
2. Forma scritta
E’ possibile effettuare le segnalazioni utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito aziendale nella sezione “Società Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione”, da trasmettere per posta interna o ordinaria al seguente indirizzo: Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA) – Zona ASI di Agrigento – Viale Mediterraneo s.n.c. – 92021 Aragona (AG).
La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima (busta A) contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda (busta B) contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “NON APRIRE – riservata al RPCT”.
3. Forma orale
Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT, fissato entro un termine ragionevole.
La segnalazione interna in forma orale è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto (previo consenso della persona segnalante) oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.
Il Canale esterno ANAC
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (https://whistleblowing.anticorruzione.it) se:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La divulgazione pubblica
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Per approfondire l’istituto del whistleblowing e per consultare il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e tutela del segnalante (whistleblower)”, adottato da AICA, si rimanda alla relativa pagina raggiungibile al seguente link “Società Trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione”.