3.5.1. Contratto di smaltimento

Il versamento della somma richiesta dal Gestore per la realizzazione della connessione di uno o più edifici alla fogna equivale alla richiesta di contratto di smaltimento da parte di tutti gli utenti di contratti di somministrazione dʼacqua i cui scarichi confluiscano nella nuova connessione.
Per le preesistenti utenze di acque per usi domestici o assimilabili, servite dal Gestore, il nuovo contratto di smaltimento è considerato come una integrazione, dovuta, del preesistente contratto (V. par. 3.3.4); pertanto il Gestore provvederà ad inviare allʼintestatario dellʼutenza copia delle clausole contrattuali aggiuntive, e caricherà sulla prima bolletta utile le tariffe integrative per lo smaltimento dellʼacqua fornita, nonché la conseguente integrazione dellʼanticipo su
consumi di cui al par. 2.6.1, ma senza applicazione di diritti fissi aggiuntivi per il contratto. Il contratto così integrato è definito “contratto di S.I.I.”.
Alle nuove utenze di somministrazione dʼacqua accese in aree già servite da rete fognante sarà applicato direttamente tale contratto, applicando i soli diritti fissi stabiliti per il contratto di somministrazione, e valutando lʼanticipo su consumi sulla base della tariffa complessiva del S.I.I..
Si ribadisce che per le utenze di acque reflue assimilate, le clausole aggiuntive decadrebbero nel caso che la qualità delle acque reflue stesse dovesse modificarsi, in modo tale da perdere le caratteristiche di assimilabilità.
Per le utenze di acque reflue domestiche o assimilabili, i cui contratti di somministrazione siano intestati ad altri gestori transitori, il contratto per lo smaltimento, pur essendo obbligatorio, assume carattere autonomo e deve quindi essere firmato dallʼutente del segmento di servizio aggiuntivo; lʼutente dovrà pertanto corrispondere al Gestore il diritto fisso di cui alla Tab. M del Titolo 4 e versare un anticipo su consumi per il solo servizio di smaltimento, calcolato in base
ai dati di volume del preesistente contratto di somministrazione ed alle tariffe dei segmenti di servizio interessati. Il gestore transitorio ha in proposito gli obblighi esposti nel par. 3.4.3.
Le utenze di acque reflue non assimilabili a quelle domestiche danno comunque luogo a contratti autonomi riferiti al solo servizio di smaltimento, qualunque sia il somministratore dellʼacqua, e sono quindi soggette, come quelle del precedente capoverso, al diritto fisso ed al deposito cauzionale, calcolato in analogia ai casi precedenti.
Lʼ anticipo su consumi per il servizio di smaltimento è soggetto alle stesse norme stabilite nel Titolo 2 per la somministrazione dʼacqua.