Lʼimmissione nella fognatura pubblica mista di acque bianche private o pubbliche (voce 4 dellʼelenco del par. 3.1.2) è sempre ammessa, a condizione che gli utenti ottemperino alle prescrizioni del presente Regolamento; lʼimmissione diviene obbligatoria allorquando nellʼarea interessata sia stata realizzata e messa in servizio una idonea fognatura pubblica mista (o separata bianca, di competenza del Comune), in grado di riceverle.
Nei sistemi misti, le acque bianche private possono essere mescolate con quelle nere, prima della loro immissione nella fognatura, sempre che questa sia in grado di riceverle.
Nelle zone servite da sistemi fognanti separati, è fatto invece assoluto divieto di mescolare le acque bianche con quelle nere e comunque di immettere le prime nella rete separata nera, o le seconde nella rete separata bianca. In queste zone, gli edifici preesistenti nei quali la rete fognante interna privata mescoli le due acque, dovranno pertanto
essere provvisti di nuove reti separate, verticali e suborizzontali, prima dellʼimmissione degli scarichi nella fognatura pubblica.