3.2.2. Estensione della rete

Nelle aree oggetto di nuova urbanizzazione o ristrutturazione urbanistica lo sviluppo della rete è eseguito, di norma, dal proprietario dei terreni interessati sulla scorta di un progetto redatto a carico degli stessi ed approvato dal Gestore al quale compete la sorveglianza dei lavori ed il collaudo sotto il profilo esclusivo della corretta esecuzione tecnico/funzionale.
Per tale attività di validazione del progetto sotto il profilo della compatibilità tecnica alla rete, assistenza al collaudo, compete al Gestore un ristoro pari al 2.0 % dellʼimporto delle opere idrauliche ed accessorie strettamente connesse e necessarie (sulla base di prezzi tratti dal prezziario Regionale OO.PP.) con un importo minimo di € 637,81 (valore
aggiornato al 01/07/2017).
Il proprietario dei terreni può rinunciare al suo diritto di realizzare le opere di avvicinamento.
Nel caso di rinuncia del proprietario lo sviluppo della rete è eseguito a cura del Gestore ma a carico dei proprietari dei terreni da urbanizzare sulla base di un progetto predisposto dal Gestore stesso, comprendente, tra lʼaltro, una specifica convenzione che regolamenta i rapporti tra le parti.
Qualora si tratti di rete mista, la convenzione dovrà essere firmata anche dal Comune interessato, e dovrà chiarire come si distribuiscono gli oneri di impianto e di gestione, fermo restando che i costi attribuibili alle acque bianche non dovranno essere coperti dalla tariffa del S.I.I..
Viene fatta salva la possibilità da parte dei comuni territorialmente competenti ad intervenire nella realizzazione delle opere di avvicinamento a scomputo degli oneri di urbanizzazione, in tale caso il progetto sarà coerente, sotto il profilo della compatibilità tecnica dei materiali da impiegare e delle sezioni delle condutture con i criteri stabiliti dal Gestore che rilascerà il proprio nulla osta.
Eʼ comunque consentita lʼesecuzione da parte dei proprietari dei terreni urbanizzati (tramite le imprese realizzatrici delle infrastrutture civili, purché in possesso delle necessarie qualificazioni) di opere in terra, murarie, stradali, sulla base del progetto esecutivo da lui redatto ed a condizione che al Gestore stesso sia affidata la direzione dei lavori, o quanto meno la loro puntuale sorveglianza, onde assicurare il massimo coordinamento con lʼesecuzione delle opere idriche propriamente dette.
Per le zone già urbanizzate ma non servite da reti aziendali, il privato richiedente realizzerà, alle condizioni di cui sopra la condotta necessaria (supervisione del Gestore, rispetto della normativa, ristoro etc.), del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a DN 200, e per tutto il tratto compreso
tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete, ed il punto di consegna previsto per lʼimmissione dellʼutenza.
Nel caso di rinuncia alla esecuzione diretta da parte del richiedente la condotta sarà realizzata a cura del Gestore il quale, compatibilmente con le normative dellʼAmministrazione Comunale competente, provvederà allʼestensione di rete previo versamento da parte del richiedente o del gruppo di richiedenti, che abbiano diritto ad essere collegati alla pubblica fognatura di un “contributo di avvicinamento rete” a fondo perduto. Detto contributo sarà pari al costo da sostenersi per la realizzazione di una o più canalizzazioni del diametro commisurato alle nuove utenze richieste da sostenersi per la realizzazione di una nuova condotta del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta,
ma comunque non inferiore a DN 200 e per tutti i tratti compresi tra i pozzetti sifonati di consegna delle acque reflue da smaltire, siti presso i confini delle proprietà private, ed il punto, tecnicamente idoneo, della rete fognante preesistente nel quale sia logico e possibile far confluire detta estensione.
Il “contributo di avvicinamento rete” si applicherà quando la lunghezza complessiva del nuovo collegamento (avvicinamento + connessioni), detto rete capillare, risulti superiore ad L=0,08V (V. par. 3.2.3) e solo per la parte eccedente detta distanza L, essendo il corrispondente costo compreso nel preventivo forfetario di cui al par. 3.2.3, comunque a carico del richiedente.
Il Gestore poserà canalizzazioni di dimensioni adeguate alle esigenze tecniche future.
Lʼeventuale maggior costo sarà anticipato dal Gestore stesso e recuperato, con adeguati oneri accessori, sui futuri contratti di tutte le nuove utenze afferenti allʼarea specificatamente individuata.
Qualora la suddetta estensione di rete riguardi fin dallʼinizio più richiedenti, il contributo complessivo della condotta unificata di avvicinamento sarà ripartito tra gli stessi in ragione della distanza di ciascuna connessione e del corrispondente volume dʼacqua già impegnato, e/o che si prevede di impegnare, presso le varie utenze acquedottistiche, alimentate dal Gestore o da altri. Per le acque autoprodotte, si procederà per analogia.