Oltre alle trasformazioni sistematiche promosse dal Gestore (V. par. 2.4.3), il contratto dʼutenza, fermo restando il punto di consegna, può subire nel tempo modifiche o essere risolto. Sono di seguito descritte le procedure da osservare in alcuni casi più ricorrenti.
Voltura. In caso di subentro di nuovo utente, senza soluzione di continuità (ad es. cambio di affittuario o di proprietario) e con possibilità di mantenere lo stesso gruppo di misura, si darà luogo a procedura semplificata e rapida, purché il precedente utente non sia moroso, e a condizione che il vecchio ed il nuovo utente concordino, e comunichino con anticipo di almeno quindici giorni al Gestore, la data di trasferimento dellʼuso e di lettura dello strumento di misura (se lʼerogazione è a contatore). Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico per il quale esistono bollette/fatture non pagate il Gestore ha facoltà di:
1) Richiedere allʼutente finale entrante una autocertificazione ai sensi dellʼart. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti lʼestraneità al precedente debito;
2) non procedere allʼesecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che lʼutente finale entrante occupava a qualunque titolo lʼunità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
In questa fattispecie, si applica il diritto di voltura di cui alla Tab.F del Titolo 4. Il contratto preesistente si intende risolto consensualmente alla data concordata e sostituito da un nuovo contratto, identico al precedente, salvo il nominativo dellʼutente; la nuova anticipazione a garanzia consumi verrà addebitata sulla prima bolletta utile.
Fino alla avvenuta volturazione, lʼutente uscente è tenuto allʼosservanza degli obblighi contrattuali e risponde dei danni e delle infrazioni che fossero prodotte ai materiali ed agli apparecchi del Gestore. Entro quarantacinque giorni solari dalla volturazione sarà sottoposto allʼutente stesso il “conto finale” a saldo di quanto dovuto dalle parti, con
deduzione dellʼanticipo sui consumi.
Ove lʼerogazione sia a luce tarata, il Gestore ha facoltà di attuare, se del caso, la contemporanea trasformazione a contatore. In questo caso si darà luogo al mantenimento della utenza in essere ed alla trasformazione del contratto in capo allo stesso soggetto, alla istallazione dellʼapposito contatore salvo lʼaddebito delle eventuali spese.
Divisione dellʼimmobile. Il proprietario di un immobile fornito di utenza che venga suddiviso in più unità immobiliari è tenuto ad avvisare il Gestore ed a promuovere le conseguenti variazioni impiantistiche e contrattuali, producendo la relativa documentazione urbanistica e catastale.
Morte dellʼutente. In caso di morte del titolare dellʼutenza, gli eredi sono tenuti a comunicare allʼAzienda il decesso entro 90 giorni e sono responsabili verso lʼAzienda stessa delle somme ad essa eventualmente dovute dal titolare deceduto, provvedendo, se del caso, subentro nel contratto della utenza.
Fallimento dellʼutente. In caso di fallimento del titolare della somministrazione, il curatore, con lʼautorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di fornitura idrica, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.
Disdetta del contratto da parte dellʼutente. Lʼutente, può disdettare il contratto.
Egli deve in tal caso provvedere nei tempi indicati dal Gestore al saldo del conto finale.
Il Gestore provvederà al ritiro dello strumento di misura.
Sospensione del contratto
Lʼutente può richiedere la sospensione temporanea e successiva riattivazione dellʼutenza, senza disattivazione dellʼimpianto.
Specificatamente lʼutente titolare di utenza domestica non residente, può richiedere la sospensione temporanea e successiva riattivazione dellʼutenza, senza disattivazione dellʼimpianto. Tale facoltà, sarà ovviamente concessa solo agli utenti dotati di misuratore idrometrico che hanno sottoscritto il contratto con il Gestore e che rendono accessibile a questʼultimo lo strumento idrometrico. Per la sospensione e la riattivazione del contratto, lʼutente è tenuto a corrispondere i costi di cui al punto 5 della tabella F.
La sospensione avrà comunque efficacia dal giorno in cui lo strumento idrometrico è suggellato dal Gestore. In ogni caso, la sospensione temporanea non può avere durata inferiore ad un anno e non può essere superiore ad anni 5. La sospensione dellʼutenza non può comunque essere concessa alle utenze che sono state riattivate ‒ a seguito
di sospensione temporanea ‒ entro il biennio precedente la richiesta di sospensione.
Il Gestore è obbligato alla riattivazione dellʼutenza sospesa temporaneamente solo se lʼutenza è in regola con i pagamenti e previa corresponsione dei costi di cui al punto 5 della tabella F.
In presenza delle condizioni anzi esposte, il Gestore provvederà alla suggellazione dello strumento di misura o alla riattivazione dellʼutenza entro il termine di giorni 10.