8. Obblighi del Gestore

Il Gestore è tenuto, in particolare:
• a verificare che prima della connessione di una nuova utenza di smaltimento di acque reflue domestiche o assimilate siano state eseguite le modifiche allʼimpianto interno di cui al Cap. 3);
• a sottoporre alla prescritta procedura di autorizzazione le richieste di immissione in fogna di cui ai Capitoli 4) e 5) nonché al Cap. 3), limitatamente alle aree nelle quali non sia stato ancora possibile accertare la funzionalità dei collegamenti della rete fognante con il depuratore, o il depuratore sia in corso di realizzazione;
• al controllo periodico della qualità delle acque reflue provenienti da scarichi che sono stati assimilati a quelli domestici, a seguito di specifica istruttoria, nonché da insediamenti produttivi;
• a comunicare in anticipo allʼA. ATO i dati di cui al Cap. 7), ed a far sì che il processo di depurazione non sia compromesso dallʼimmissione di rifiuti liquidi autotrasportati accettati;
• a richiedere ad altri gestori notizie sulle utenze di acquedotto da loro servite ed a comunicare agli stessi lʼeventuale invito a sospendere la somministrazione.
Il Regolamento dʼutenza del Gestore tiene conto degli obblighi contenuti nella presente disciplina, tramite disposizioni contrattuali finalizzate a stimolarne il rispetto, tra cui anche la sospensione della fornitura dʼacqua, che sarà prevista anche nel caso di perdurante morosità nel versamento delle aliquote dovute per il servizio di smaltimento di acque
reflue fornito allʼutenza.
Qualora il Gestore ravvisi violazioni alle presenti normative che possano causare danni alla salute pubblica ed allʼambiente, le stesse verranno segnalate allʼAutorità competente.