7. Scarichi di rifiuti liquidi autotrasportati (bottini)

I rifiuti liquidi autotrasportati provenienti da insediamenti civili possono essere ricevuti nel sistema depurativo pubblico, previa comunicazione allʼA. ATO, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:
1) i rifiuti debbono corrispondere alle tipologie indicate nelle lettere a), b), c) del comma 3 dellʼart. 36 del D.Lgs. 152/1999;
2) i rifiuti debbono provenire dallo stesso Ambito Territoriale Ottimale del quale fa parte il sistema depurativo;
3) lʼimpianto di depurazione deve avere, al momento della ricezione, caratteristiche e capacità depurativa adeguate a trattare i rifiuti stessi, nel rispetto delle prescrizioni di cui allʼart. 36 suddetto;
4) il Gestore deve comunicare in anticipo allʼA. ATO (o ad altro ente dalla stessa designato) gli impegni assunti con ciascun titolare di autotrasporto (che dovrà essere munito delle autorizzazioni di legge), e la capacità residua dellʼimpianto interessato;
5) la tariffa del solo servizio di depurazione (esclusi quindi i servizi di ricezione, pesatura, equalizzazione, da compensare a parte) dovrà corrispondere a quella praticata per le acque reflue domestiche convogliate al depuratore dal sistema fognante, a parità di COD da trattare, in modo che il costo procapite annuale di depurazione risulti lo stesso, qualunque sia il sistema di convogliamento di dette acque reflue.
A tal fine il Gestore, in caso di servizio prestato ad utenze del servizio idrico, può applicare in bolletta la tariffa del servizio di depurazione. Egli potrà anche proporre allʼAATO, se del caso, il costo dellʼ eventuale trasporto ( sulla base delle tariffe del prezzario regionale, eventualmente calmierate sulla base dei prezzi medi praticati sul mercato locale).