Allorché nellʼarea interessata da un insediamento civile sia stata realizzata e messa in esercizio unʼidonea rete fognante, per la quale il Gestore abbia accertato la capacità di ricevere le corrispondenti acque reflue e di convogliarle fino alla depurazione, diviene obbligatorio per tutti i titolari di scarichi di categoria 5 (V. Cap. 2 precedente), in atto o futuri, compresi entro le distanze precisate nel Regolamento dʼutenza del Gestore stesso, immettere detti scarichi in rete, ottemperando alle prescrizioni del Regolamento, che debbono comunque prevedere:
• lʼeliminazione di eventuali vasche di sedimentazione preesistenti;
• se la rete fognante è del tipo nero, la separazione della rete privata interna, anche verticale, tra reti nere e reti bianche; • se la rete fognante è del tipo misto, lʼimmissione in essa delle acque bianche private;
• i tempi stabiliti per il versamento dei corrispettivi contributi di connessione, tempi che i suddetti titolari sono tenuti a rispettare.
In questi casi, lʼimmissione in rete di dette acque nere domestiche e delle eventuali acque bianche collegate è sempre ammessa ed il Gestore ed il titolare dello scarico da convogliare in fogna sono impegnati in solido allʼattuazione di detta immissione, nei tempi più rapidi possibili.
La tacita autorizzazione decade solo in caso di modifica della destinazione dʼuso dellʼunità immobiliare interessata che faccia perdere i requisiti di assimilabilità.
Il Gestore provvederà ad informare i titolari di scarichi da insediamenti civili (condomìni, proprietari, utenti dellʼacquedotto e simili) della prossima attivazione del servizio di smaltimento nellʼ area che interessa i rispettivi immobili, invitandoli a provvedere a quanto sopra, entro tempi ragionevoli, da definire caso per caso. Alle utenze che non provvedano ad eseguire le modifiche dellʼimpianto interno ed a versare i contributi di connessione nei
tempi stabiliti dal Gestore saranno comunque applicate, una volta scaduti detti tempi, le quote tariffarie per fognatura e depurazione, e verranno assegnati nuovi termini per regolarizzare la situazione, addebitando la multa prevista dal Regolamento dʼutenza. Se anche il nuovo termine dovesse essere disatteso, il Gestore dovrà interrompere (o chiedere ad altro gestore temporaneo di interrompere) la somministrazione di acqua, per ottemperare a superiori esigenze igieniche, sociali, ambientali.
Per le aree non ancora provviste di rete fognante, i titolari degli scarichi preesistenti (transitoriamente confluenti in vasche Imhoff o altri impianti privati similari), i cui immobili coprano senza soluzioni di continuità una consistente area, possono anticipare i tempi previsti dai programmi convenuti tra la A. ATO e il Gestore per la realizzazione della rete
fognante dellʼarea stessa accordandosi tra loro e contribuendo in modo determinante alla copertura del corrispondente costo di costruzione. La relativa domanda sarà comunicata dal Gestore alla A. ATO.
Se lʼarea in oggetto è temporaneamente servita da enti acquedottistici diversi dal Gestore, questi ultimi, a seguito di richiesta avanzata dal Gestore ed inviata in copia alla A. ATO, sono tenuti sia a fornire al Gestore stesso tutte le informazioni, relative alle utenze, che possano occorrergli per lʼattuazione di quanto sopra, sia ad interrompere la somministrazione di acqua, nel caso sopra ricordato.
Per gli immobili di nuova costruzione il gestore del servizio di acquedotto, anche se diverso dal gestore del servizio di smaltimento delle acque reflue, non potrà provvedere allʼallacciamento alla rete idrica se non dopo la realizzazione della connessione alla fognatura, o contemporaneamente ad essa; la connessione, a sua volta, deve essere subordinata alla presentazione della concessione edilizia o atti equivalenti.
Lʼimmissione nella fognatura pubblica mista di acque bianche private o pubbliche è sempre ammessa, a condizione che il Gestore ne abbia accertato la capacità ricettiva e che gli utenti ottemperino alle prescrizioni del Regolamento dʼutenza, e diviene obbligatoria allorquando nellʼarea interessata sia stata realizzata e messa in servizio una idonea fognatura pubblica mista, ovvero una fognatura separata bianca (di competenza del Comune), in grado di riceverle.