Alle utenze di acque reflue domestiche o assimilate si applicano i canoni che risultano moltiplicando le tariffe ordinarie di fognatura e depurazione per il volume di acqua fatturato dallʼente acquedottistico fornitore, eventualmente sommato con prelievi provenienti da fonti autonome.
Per le utenze del S.I.I. si emetterà pertanto una bolletta unificata, contenente la somma degli importi dovuti per le tariffe A, F, D. A questa bolletta unificata si applicano tutte le disposizioni riguardanti la fatturazione, lʼesazione, la morosità previste dal par. 2.6.6.
Se la somministrazione dʼacqua avviene a cura di un ente diverso, questo deve comunicare in tempo reale al Gestore i propri dati di fatturazione, per consentire al Gestore stesso di emettere le proprie fatture. In caso di morosità, detto ente è tenuto ad interrompere la fornitura, quando il Gestore, in attuazione del presente Regolamento, lo richiederà, dandone comunicazione alla A. ATO. Il Gestore è poi tenuto a comunicare immediatamente allʼente lʼavvenuto pagamento, affinché la somministrazione possa essere ripristinata senza indugio.
Alle utenze di acque reflue industriali potranno eventualmente essere applicate, per quanto attiene al servizio di depurazione, tariffe complesse specifiche, basate non solo sul volume scaricato, ma anche su parametri di qualità. Alle eventuali utenze allʼingrosso di acque reflue industriali, provenienti da consorzi che scarichino direttamente nel
depuratore, tramite reti fognanti non affidate al Gestore, non verrà applicata lʼaliquota tariffaria F relativa al servizio di fognatura.
Le somme dovute al Gestore per le utenze non regolate da un contratto di S.I.I. dovranno essere pagate entro la data di scadenza indicata in fattura, che sarà di norma fissato in almeno 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorso tale termine, lʼutenza sarà ritenuta morosa ed il Gestore applicherà una indennità di mora pari al 6% dellʼimporto della stessa, con un minimo pari al doppio della tariffa base di fornitura di un m3 dʼacqua oltre interessi pari al T.U.R. + 3,5 punti percentuali.
Detta penale verrà addebitata, di norma, sulle fatture emesse successivamente.
In caso di morosità protrattasi oltre un mese dalla data di scadenza, il Gestore, ferma restando lʼapplicazione della indennità di mora, e per le utenze alimentate da sé stesso o da un gestore diverso, attiverà la procedura per lʼinterruzione dellʼerogazione, che si concluderà entro il mese successivo, salvo saldo di quanto dovuto. La riapertura è subordinata alla regolarizzazione del debito e comporta lʼaddebito degli oneri relativi alla chiusura e riapertura dellʼutenza.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Gestore per eventuali danni derivanti dalla cessata erogazione dellʼacqua per morosità riguardante il servizio di smaltimento.