La massima parte delle utenze del servizio di smaltimento è, o sarà, riferibile ad un contratto di S.I.I., il quale, essendo concepito come integrazione del contratto di somministrazione, è soggetto alla evoluzione esposta nel par. 2.6.2.
Ciò vale anche per quei contratti di smaltimento che abbiano carattere autonomo solo perché la somministrazione di acqua sia temporaneamente affidata ad altro gestore (V. par. 3.5.1). In questo caso detto gestore, in solido con il nuovo utente, è tenuto ad informare immediatamente il Gestore delle modifiche in atto sullʼutenza acquedottistica.
Per gli altri contratti autonomi le modifiche saranno gestite in analogia ai principi esposti nel par. 2.6.1.