3.4.2. Nuove connessioni e/o utenze

Le nuove connessioni e le nuove utenze sono attuate in modo tale da essere corrispondenti alla configurazione obiettivo, o quanto meno facilmente adeguabili ad essa, allorché nella relativa area verrà completata la ristrutturazione e/o lʼestensione del sistema fognante.
Il progetto di riassetto di una rete fognante preesistente, per adeguarla agli standard previsti dalla configurazione obiettivo, può includere la ristrutturazione di connessioni già realizzate; nellʼambito del periodo quinquennale di garanzia di cui al par. 3.2.3, e solo in esso, tale ristrutturazione è a carico del Gestore.
Allorché nellʼarea interessata da un insediamento residenziale sia stata realizzata e messa in esercizio unʼidonea rete fognante, per la quale il Gestore abbia accertato la capacità di ricevere le corrispondenti acque reflue e di convogliarle fino alla depurazione, diviene obbligatorio per tutti i titolari di scarichi rientranti nella categoria 5, in atto o di prossimo inizio, compresi entro la distanza 0,08V, calcolata dal Gestore con i criteri precisati nel par. 3.2.3, immettere detti scarichi in rete, ottemperando alle prescrizioni del presente Regolamento. Tra queste si sottolineano in particolare:
• la eliminazione di eventuali vasche di sedimentazione preesistenti;
• se la rete fognante è del tipo nero, la separazione della rete privata interna, anche verticale, tra reti nere e reti bianche;
• se la rete fognante è del tipo misto, lʼimmissione in essa delle acque bianche private;
• il versamento dei contributi di connessione.
Il Gestore provvederà ad informare i titolari di scarichi da insediamenti civili (condomìni, proprietari, utenti dellʼacquedotto e simili) della prossima attivazione del servizio di smaltimento nellʼ area che interessa i rispettivi immobili, invitandoli a provvedere a quanto sopra, entro tempi ragionevoli, da definire caso per caso. Alle utenze che non provvedano a versare i contributi di connessione e ad eseguire le modifiche dellʼimpianto interno nei tempi stabiliti dallʼente gestore saranno comunque applicate, una volta scaduti detti tempi, le quote tariffarie per fognatura e depurazione, e verranno assegnati nuovi termini per regolarizzare la situazione, addebitando la multa di cui alla
Tab. N, punto 2), del Titolo 4. Se anche il nuovo termine dovesse essere disatteso, il Gestore dovrà interrompere (o chiedere ad altro gestore transitorio di interrompere) la somministrazione di acqua, per ottemperare a superiori esigenze igieniche, sociali, ambientali.
Agli scarichi non domestici, che abbiano ottenuto apposita autorizzazione, si applicano le sanzioni stabilite per quelli da insediamenti residenziali, ai fini dei tempi di versamento del contributo di connessione.
Per le aree non ancora provviste di rete fognante, i titolari degli scarichi preesistenti (transitoriamente confluenti in vasche Imhoff o altri impianti privati similari), i cui immobili coprano senza soluzioni di continuità una consistente area, possono anticipare i tempi previsti dai programmi convenuti tra la A. ATO ed il Gestore per la realizzazione
della rete fognante dellʼarea stessa accordandosi tra loro e contribuendo in modo determinante alla copertura del corrispondente costo di costruzione. La relativa domanda sarà comunicata dal Gestore alla A. ATO AG.
Se lʼarea in oggetto è temporaneamente servita da enti acquedottistici diversi dal Gestore, questi ultimi, a seguito di richiesta avanzata dal Gestore ed inviata in copia alla ATO, sono tenuti sia a fornire al Gestore stesso tutte le informazioni, relative alle utenze, che possano occorrergli per lʼattuazione di quanto sopra, sia ad interrompere la somministrazione di acqua, nel caso sopra ricordato.
Lʼimmissione nella fognatura mista di acque bianche private o pubbliche è sempre ammessa, purché la fognatura sia in grado di riceverle ed a condizione che gli utenti ottemperino alle prescrizioni del presente Regolamento, e diviene obbligatoria quando nellʼarea interessata sia stata realizzata una idonea fognatura mista.