3.3.7. Scarichi di rifiuti liquidi autotrasportati

I rifiuti liquidi autotrasportati provenienti da insediamenti civili possono essere ricevuti nel sistema depurativo pubblico se saranno rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Appendice A2, e sempre che il Gestore, sotto la sua responsabilità, si sia prima accertato che lʼimpianto di depurazione prescelto abbia, al momento della ricezione,
caratteristiche e capacità depurativa adeguate a trattare i rifiuti stessi.

Il Gestore comunicherà in anticipo alla Autorità competente (artt. 36 e 45 D. Lgs. 152/1999) gli impegni assunti con ciascun titolare di autotrasporto (che dovrà essere munito delle autorizzazioni di legge).
Previa autorizzazione della Autorità stessa (o di altro ente dalla stessa designato) potranno inoltre essere eccezionalmente ammessi reflui da insediamenti produttivi, purché classificati non pericolosi e non compresi nellʼallegato D del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. e nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e purché il sistema di depurazione non ne risulti danneggiato.