Si premette che per le acque nere reflue domestiche od assimilabili il Gestore è impegnato a perseguire, per quanto possibile, lʼobiettivo di far coincidere il titolare dellʼutenza di acquedotto con il titolare dellʼutenza di smaltimento, anche se questa ultima si avvale per lo più di una tubazione di connessione collettiva, mentre la prima è tendenzialmente divisionale.
Pertanto, in tutti i casi nei quali il Gestore provveda sia al servizio di acquedotto che a quello di smaltimento delle acque reflue, il contratto di smaltimento si profila come una integrazione, dovuta, di quello di somministrazione dʼacqua, e va quindi intestato allo stesso soggetto titolare dellʼutenza di acquedotto (anche se trattasi di un soggetto che
usufruisce temporaneamente dellʼunità immobiliare servita). Lʼinsieme dei due contratti, nati spesso in tempi diversi, equivarrà, per le utenze domestiche o ad esse assimilate, ad un contratto unificato per il S.I.I, mentre per le utenze di altra natura i due segmenti formali resteranno di norma separati.
Pertanto, in un condominio che sia stato attrezzato con utenze dʼacquedotto di tipo divisionale e con una connessione collettiva alla fognatura, ed i cui appartamenti siano in locazione, agli affittuari saranno intestati i singoli contratti divisionali di somministrazione e smaltimento (S.I.I.), mentre al condominio sarà intestato un analogo contratto
per la somministrazione dʼacqua ai servizi comuni (lavatoi, idranti, giardini ecc.) e per i relativi scarichi.
I costi di costruzione della connessione ed i contributi di estensione della rete (Sezione 3.2) sono invece posti, tramite il condominio, esclusivamente a carico dei proprietari dellʼimmobile, in quanto ne aumentano il valore patrimoniale.
Nei sistemi misti, i vari contratti di smaltimento comprendono il diritto-dovere di immissione di acque bianche.