Nelle reti provenienti da precedenti gestioni, lʼutenza ordinaria, a servizio di unità immobiliari residenziali, comunitarie, commerciali e simili, può essere intestata al proprietario dellʼimmobile, al condominio (nel caso di utenza collettiva riguardante un complesso immobiliare) ovvero a chi utilizza lʼacqua, avendo la detenzione, il possesso o lʼuso dellʼunità servita.
Le utenze ordinarie nuove, o comunque oggetto di modifiche tecniche o amministrative rispetto alla situazione precedentemente in atto, sono invece intestate preferibilmente, e salvo casi particolari, a chi utilizza lʼacqua, avendone il titolo, ferma restando la possibilità di domiciliare altrove la bolletta; le utenze per usi comuni (ad es. lavatoi, innaffiamento di aree verdi comuni, idranti interni) sono intestate al condominio.
Qualora il condominio non sia costituito il contratto di utenza per usi comuni sarà intestato ad uno dei condomini; in tal caso gli altri contratti riguardanti le singole utenze del medesimo immobile dovranno prevedere lʼobbligazione solidale al pagamento dellʼutenza per usi comuni.
Per le utenze particolari (fontanelle pubbliche, fontane di mostra, idranti esterni, industrie, irrigazioni, forniture allʼingrosso, omministrazioni temporanee ecc.) lʼutenza è intestata al richiedente, che ne abbia titolo.