2.2.2. Estensione della rete

Nelle aree di nuova urbanizzazione o ristrutturazione urbanistica lo sviluppo della rete è eseguito a norma dai proprietari dei terreni interessati sulla base di un progetto redatto a carico degli stessi ed approvato dal Gestore, al quale compete la sorveglianza dei lavori ed il collaudo sotto il profilo esclusivo della corretta esecuzione tecnico/funzionale.
Per tale attività di validazione del progetto sotto il profilo della compatibilità tecnica alla rete, assistenza ai lavori e collaudo, compete al Gestore un ristoro pari al 2.0% dellʼimporto delle opere (valutato sulla base dei prezzi tratti dal prezzario Regionale per le OO.P.P) con un importo minimo di € 637,81 (valore aggiornato al 01/07/2017). Nel caso di realizzazione dellʼopera a cura e spese del privato lo stesso risponderà direttamente della manutenzione e di eventuali danni o disservizi causati alla rete.
Il proprietario dei terreni può rinunciare al suo diritto di realizzare lʼopera di avvicinamento.
Nel caso di rinuncia del proprietario lo sviluppo della rete è eseguito a cura del Gestore, ma a carico dei proprietari dei terreni urbanizzati, sulla base di un progetto predisposto dal Gestore stesso comprendente, tra lʼaltro, una specifica convenzione che regolamenti i rapporti tra le parti.

Viene fatta salva la possibilità per i Comuni territorialmente competenti ad intervenire nella realizzazione delle opere di avvicinamento a scomputo degli oneri di urbanizzazione; in tale caso, il progetto sarà coerente, sotto il profilo della compatibilità tecnica dei materiali da impiegare e delle sezioni delle condutture con i criteri stabiliti, dal Gestore che rilascerà il proprio nulla osta.
Eʼ comunque consentita lʼesecuzione da parte dei proprietari dei terreni urbanizzati (tramite le imprese realizzatrici delle infrastrutture civili, purché in possesso delle necessarie qualificazioni) di opere in terra, murarie, stradali sulla base del progetto esecutivo dallo stesso redatto ed a condizione che al Gestore stesso sia affidata la direzione dei lavori, o quanto meno la loro puntuale sorveglianza, onde assicurare il massimo coordinamento con lʼesecuzione delle opere idriche propriamente dette.
Per le zone già urbanizzate, ma non servite da reti aziendali, il privato richiedente realizzerà, alle condizioni di cui sopra la condotta di distribuzione necessaria (alle condizioni di cui ai commi precedenti: supervisione del Gestore, rispetto della normativa, ristoro etc.),
del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e per tutto il tratto compreso tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete di distribuzione, ed il punto di consegna previsto per lʼalimentazione dellʼutenza.
Nel caso di rinuncia allʼesecuzione diretta da parte del richiedente la condotta sarà realizzata a cura del Gestore il quale, compatibilmente con le normative dellʼAmministrazione Comunale competente, provvederà allʼestensione di rete (avvicinamento) previo versamento da parte del richiedente di un “contributo di avvicinamento rete” a fondo perduto pari al costo da sostenersi per la realizzazione di una nuova condotta di distribuzione del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e per tutto il tratto compreso tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete di distribuzione, ed il punto di consegna previsto per lʼalimentazione dellʼutenza.
Per le zone già urbanizzate ma con tubazioni di diametro non idoneo o in precario stato di conservazione, il Gestore, compatibilmente con le normative dellʼAmministrazione Comunale competente, provvederà allʼestensione di rete (avvicinamento) previo versamento da parte del richiedente di un “contributo di avvicinamento rete” a fondo perduto pari al costo da sostenersi per la realizzazione di una nuova condotta di distribuzione del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e per tutto il tratto compreso tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete di distribuzione, ed il punto di consegna previsto per lʼalimentazione dellʼutenza.
Detto contributo si applicherà quando la lunghezza complessiva del nuovo collegamento (avvicinamento rete + condotta di derivazione) risulti superiore ad L=0,08V (vedi par.2.2.3) ed esclusivamente per la parte eccedente detta distanza L, essendo il costo corrispondente ad L compreso nel preventivo forfetario di cui al par. 2.2.3, comunque a carico del richiedente.
Il Gestore poserà una condotta di diametro adeguato alle esigenze tecniche future definendo lʼarea interessata. Lʼeventuale maggior costo sarà anticipato dal Gestore stesso e recuperato, sui futuri contratti di tutte le nuove utenze afferenti allʼarea specificatamente individuata con adeguati oneri accessori che sono costituiti dagli incrementi del costo medio della vita intervenuti tra la data di realizzazione delle opere e le date di stipula dei nuovi contratti.
Qualora la suddetta estensione di rete riguardi fin dallʼinizio più richiedenti, il contributo complessivo della condotta unificata di avvicinamento sarà ripartito tra gli stessi in ragione della distanza di ciascuna derivazione e del corrispondente volume dʼacqua
che si prevede di impegnare.
Per nuove utenze derivate da preesistenti reti aventi diametro e condizioni adeguate, detto contributo ripartito è determinato, simbolicamente, sulla base del costo di due annualità di impegno contrattuale.