Se il servizio di somministrazione dellʼacqua è gestito da ente diverso da quello che gestisce il servizio di smaltimento di acque reflue, il primo è tenuto, ai sensi dellʼart. 15 della Legge 5 gennaio 1994 n 36, a provvedere anche alla riscossione delle aliquote tariffarie F +D ed al successivo riparto tra i gestori, entro trenta giorni da detta riscossione. A tal fine si applicheranno le norme di cui allʼart. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n 370 del Ministero delle Finanze. Le spese di riscossione addebitate al secondo ente non potranno eccedere il 5%. Il primo ente è autorizzato a sospendere la fornitura dellʼacqua anche nel caso di perdurante morosità nel versamento delle sole aliquote tariffarie F + D.
In alternativa, il gestore del servizio di smaltimento può scegliere di provvedere in proprio alla fatturazione e riscossione; in questo caso, il gestore del servizio di somministrazione ha lʼobbligo di sospendere la fornitura dellʼacqua, ove il primo gestore segnali una perdurante morosità nel versamento delle quote a lui dovute.
Lʼente erogatore del servizio di somministrazione è in ogni caso tenuto a sospendere lʼerogazione dellʼacqua su richiesta del gestore della fognatura negli altri casi di inadempienza previsti da Regolamento dʼutenza.
Lʼente gestore del servizio di somministrazione è in ogni caso tenuto a fornire le informazioni sui contratti di somministrazione dʼacqua in vigore necessarie per poter accendere le corrispondenti utenze di smaltimento di acque reflue e, successivamente, quelle riguardanti i volumi dʼacqua erogati, occorrenti per fatturare il servizio di smaltimento
reso.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte di un gestore temporaneo del servizio di somministrazione lo esporrebbe ad azioni per danni alla salute pubblica ed allʼambiente, e, se del caso, alla revoca della autorizzazione temporanea a distribuire acqua nel territorio dellʼambito.
I titolari di insediamenti produttivi che si alimentino di acqua con impianti autonomi (autoproduttori) ed i cui scarichi siano collegati alla rete fognante pubblica, sono tenuti a munire le proprie opere di captazione, a proprie spese, di misuratori di portate e volumi dellʼacqua utilizzata, corrispondenti a quanto indicato dal Gestore, e da esso sigillati. Le
letture, effettuate a cura del Gestore, saranno poste a base della procedura di fatturazione del servizio di smaltimento.