Le somme dovute per la somministrazione dellʼacqua e le altre dovute al Gestore per lʼutenza dovranno essere pagate entro la data di scadenza indicata in fattura, che sarà di norma fissata in almeno 20 giorni dalla data di emissione della stessa.
Trascorso tale termine, lʼutenza sarà ritenuta morosa ed il Gestore applicherà una indennità di mora commisurata per ogni giorno di ritardo ad 1/365 del tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento, senza maggiorazioni. Detta penale verrà addebitata, di norma, sulle fatture emesse successivamente.
In caso di morosità protrattasi oltre un mese dalla data di scadenza, il Gestore, ferma restando lʼapplicazione della indennità di mora, attiverà la procedura per lʼinterruzione dellʼerogazione, salvo il saldo di quanto dovuto. La riapertura è subordinata alla regolarizzazione del debito e comporta lʼaddebito degli oneri relativi alla chiusura e riapertura dellʼutenza. Nel caso che la morosità perduri oltre 60 giorni, il Gestore ha facoltà di ridurre lʼerogazione dellʼacqua, mediante taratura della saracinesca di appresamento, garantendo un consumo minimo di impegno per ulteriori gg.60.
Trascorso tale ulteriore termine è facoltà del Gestore di procedere al distacco dellʼutenza anche se non ha attivato la fase di riduzione della erogazione. Dopo lʼavvenuta chiusura, il Gestore può operare il distacco del contatore con il conseguente addebito dei canoni di cui alla Tab. F del Titolo 4, ed in caso di ulteriore persistenza considererà
risolto il contratto, per fatto e colpa dellʼutente, previo avviso di disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r..
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Gestore per eventuali danni derivanti dalla cessata erogazione dellʼacqua. Verranno inoltre addebitati gli interessi sul ritardato pagamento nella misura del T.U.R. + 3,5 punti percentuali.
Il Gestore non potrà interrompere il servizio, per casi di morosità relative ad utenze domestiche residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico ‒ sociale (certificato dal Sindaco), alle quali dovrà in ogni caso essere garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno.